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Leggi e norme

Fotovoltaico e detrazioni, l'Agenzia chiarisce: si può fare

Giovedì 2 Gennaio 2014

“La Risoluzione n. 207 del 2008 dell' Agenzia delle Entrate (qui in pdf, ndr) tratta anche il tema della ristrutturazione edilizia (oltre che delle detrazioni per la riqualificazione energetica, ndr), fornendo i relativi riferimenti di legge (pagina 5 della risoluzione, ndr): il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il conto energia fotovoltaico, ndr) dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002”. Da cui deriva che: a patto che si rinunci agli incentivi del conto energia, l'impianto fotovoltaico può usufruire delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie che erano del 36% e sono state portate al 50% fino al 30 giugno. Interpretazione che sembra ribadita da un altro chiarimento, che un consulente aderente al gruppo Linkedin FER – Fonti Energetiche Rinnovabili avrebbe ricevuto dalla sede centrale dell'Agenzia: L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, quindi, può rientrare nell’agevolazione, ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto “Conto Energia”, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l’articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l’installazione di “pannelli solari” esclusivamente “per la produzione di acqua calda”, non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica.