L'Ispettorato del Lavoro ha aggiornato i modelli per richiedere l'autorizzazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, nel rispetto del comma 1 del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Rispetto al modulo unificato i moduli sono oggi tre:
MODULO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI
MODULO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO
Lo Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016 (disposizioni di attuazione del Jobs act ), all’art. 4, stabilisce che l’utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, è consentito per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro nonché per la tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione è possibile solo previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l’accordo per l’installazione degli impianti può essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali l’installazione può avvenire previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro o, in caso di unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Ispettorati territoriali del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Da ultimo, per l’utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, e si precisa, solo per questi, non è richiesto che ricorrano i diversi presupposti (di cui al comma 1 dell’art. 4), né è necessario il preventivo accordo sindacale (o l’autorizzazione dell’ispettorato) ma sono comunque previste norme a garanzia dei lavoratori volte a stabilire che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro (comprese quelle per le quali non è più necessario il preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli e che venga rispettata la normativa vigente in materia di tutela della privacy.