E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per poter installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
Con l’interpello 3/2019 la normativa sulla videosorveglianza sul lavoro vede una novità in questo ambito, ovvero che per poter installare lecitamente strumenti di videosorveglianza nel luogo di lavoro è necessaria sempre l’autorizzazione dell’ITL. Viene pertanto precisato che non è consentita l’installazione e l’utilizzo di impianti di controllo in assenza di un atto di espressa autorizzazione.
L'interpello in questione è una risposta al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro che chiedeva parere in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. Più in particolare, e se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
La risposta è chiara e pertanto Secondo il Ministero del Lavor il silenzio-assenso non è valido per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti di videosorveglianza e controlli a distanza nei luoghi di lavoro. Per essere a norma, l’interpello 3/2019 definisce come obbligatoria l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.